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Domande frequenti

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Iscrizione

Quali sono i requisiti di iscrizione, come presentare la domanda, tempi e modalità…

L. 396/67 – Ordinamento della professione di biologo al cui art. 3 regola l’“Oggetto della professione”, DPR 328/01 (GU n. 190 del 17 agosto 2001, Suppl. Ordinario n. 212 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) e L. 3/2018 (GU n. 25 del 31 gennaio 2018 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

È il registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare la professione, ad eccezione dei biologi dipendenti pubblici.

La sezione A è la parte dell’Albo riservata a chi possiede una Laurea magistrale/specialistica e l’abilitazione alla professione di Biologo.

La sezione B è la parte dell’Albo riservata a chi possiede una Laurea Triennale (o percorso di studio equipollente) e l’abilitazione alla professione di Biologo junior.

Le sezioni A e B si differenziano per le diverse competenze attribuite agli iscritti.

Le classi di laurea specialistica e/o magistrale ammesse per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo/Elenco Speciale sono:

  • Biologia – Laurea specialistica classe 6/S o Laurea magistrale classe LM-6
  • Biotecnologie agrarie – Laurea specialistica classe 7/S o Laurea magistrale classe LM-7
  • Biotecnologie industriali – Laurea specialistica classe 8/S o Laurea magistrale classe LM-8
  • Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche – Laurea specialistica classe 9/S o Laurea magistrale classe LM-9
  • Scienze della nutrizione umana – Laurea specialistica classe 69/S o Laurea magistrale classe LM-61
  • Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio – Laurea specialistica classe 82/S o Laurea magistrale classe LM-75
  • Laurea in Scienze Biologiche – secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999, n. 509 (vecchio ordinamento), Laurea equiparata dal DM 9 luglio 2009 alle classi 6/S, 7/S, 8/S, 9/S, 69/S, 82/S, LM-6, LM-7, LM-8, LM-9, LM-61, LM-75.

Le classi di laurea triennali ammesse per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo/Elenco Speciale sono:

  • Biotecnologie – Laurea classe 1 o Laurea classe L2S
  • Scienze biologiche – Laurea classe 12 o Laurea classe L13
  • Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura – Laurea classe 27 o Laurea classe L32

I Diplomi universitari ammessi per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo/Elenco Speciale sono:

  • Diploma Universitario Triennale in Analisi Chimico-Biologiche
  • Diploma Universitario Triennale in Biologia
  • Diploma Universitario Triennale in Biotecnologie industriali
  • Diploma Universitario Triennale in Tecnici in Biotecnologie
  • Diploma Universitario Triennale in Tecnico dello Sviluppo ecocompatibile

Diploma Universitario Triennale in Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico.

Ai sensi dell’art. 5 della L. 396/67, per essere iscritto nell’albo è necessario:

  1. essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all’Italia, ovvero cittadino (di uno Stato membro dell’Unione europea o) di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
  2. godere dei diritti civili;
  3. essere di specchiata condotta morale;
  4. essere abilitato all’esercizio della professione di biologo;
  5. avere la residenza (o il domicilio professionale) in Italia.

(Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo).

Occorre compilare il modello di domanda disponibile sul sito. Al termine della compilazione, la domanda dovrà essere stampata, firmata in ogni sua parte ed inviata a mezzo PEC, unitamente a tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo iscrizioni.obla@pec.it indicando nell’oggetto: “Domanda di iscrizione_Cognome Nome”.

No, la domanda di iscrizione può essere inviata in qualsiasi momento dell’anno.

Si, la quota annuale per la prima iscrizione è dovuta per intero indipendentemente dal mese in cui si presenta la domanda.

L’iscrizione richiede un tempo massimo di 60 giorni.

Sono previste due sessioni d’esame l’anno, una sessione estiva e una autunnale; le date di inizio, uguali in tutta Italia, sono stabilite con Ordinanza del MIUR disponibile sul sito: www.miur.it. Le sedi sono indicate nella tabella allegata all’Ordinanza Ministeriale.

Per ogni e qualsiasi informazione occorre rivolgersi direttamente all’Università.

Sì, per l’iscrizione non è necessario presentare il certificato ma una semplice autocertificazione.

La PEC, Posta Elettronica Certificata, è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Ordine.

Nella domanda di iscrizione è quindi necessario indicare il proprio indirizzo PEC.

No, l’apertura della partita IVA sarà obbligatoria dal momento in cui si dà avvio all’esercizio dell’attività professionale. In tal caso, dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ordine.

Sì, dopo aver ottenuto presso il Ministero competente il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero. I moduli per il riconoscimento sono reperibili alla voce “Servizi” – “Modulistica”.

La quota annuale si riferisce all’anno solare nel quale si viene iscritti, quindi, riguarda il periodo compreso tra Gennaio e Dicembre dell’anno di iscrizione (ad es. anche gli iscritti del mese di Dicembre saranno obbligati a corrispondere la quota per l’intero anno di riferimento).

Per gli anni successivi al primo si riceve una comunicazione dall’Ordine con le modalità da seguire per il pagamento della quota.

Per informazioni riguardo l’obbligo di iscrizione all’ente previdenziale occorre rivolgersi direttamente all’ENPAB.

Quota Associativa

Come pagare la quota, dove scaricare il bollettino, come rateizzare la quota…

Il bollettino PagoPA è caricato nella tua Area Riservata Mybio, nella sezione “Modulistica”.

Il pagamento della quota associativa avviene attraverso l’utilizzo del Sistema PagoPA. Puoi pagare con l’app “IO” oppure sul sito www.pagopa.gov.it, dal tuo Home Banking, con la tua app di pagamento preferita o con altri canali abilitati. Puoi pagare, inoltre, presso sportelli bancari, sportelli ATM, Uffici e Punti Postali, nei Bar, Edicole, Ricevitorie, Supermercati, Tabaccherie e altri Esercenti Convenzionati.

No, il pagamento deve essere effettuato in una soluzione unica.

ECM

Cos’è il sistema di educazione continua in medicina, come acquisire crediti, come controllarli…

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista

Sono destinatari dell’obbligo ECM i professionisti che esercitano una delle professioni riconosciute dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute nonché i professionisti del “ruolo sanitario”.

A seguito dell’entrata in vigore della legge del 11 gennaio 2018, n. 3 (“Legge Lorenzin”), L’Ordine Nazionale dei Biologi è stato sottoposto all’alta vigilanza del Ministro della Salute, in conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 4 dicembre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi e il relativo albo (incluso l’elenco speciale) sono soppressi, e le competenze dell’Ordine Nazionale dei Biologi sono ripartite tra gli 11 Ordini dei biologi territoriali costituiti con d.m. 23 marzo 2018 e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ordine Nazionale dei Biologi.

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).

Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

  • Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato dagli sponsor: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo;
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo;

La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2020 – 2022 viene applicata:

  1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;

Nell’eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può eseguirla con specifica procedura informatica da eseguire tramite la propria area riservata del COGEAPS, previo accesso tramite SPID – https://application.cogeaps.it/login/

SI, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

NO, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.

Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competente al rilascio della certificazione è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Il triennio vigente è il 2023-2024-2025.

Nutrizione

per l’apertura dello studio professionale da biologo nutrizionista, come previsto anche dalle Linee Guida per la professione del Biologo Nutrizionista (pubblicate nel 2019 dall’allora ONB https://cdn.onb.it/2019/12/LINEE-GUIDA-ONB.pdf ), non è richiesta alcuna autorizzazione, però è assolutamente necessario comunicare al comune ed alla ASL di competenza tale apertura entro i termini di legge. La normativa a cui fare riferimento è per la Regione Lazio il Regolamento Regionale n. 20/2019 e successive modifiche, ma più in particolare il D.G.R. 447/2015 (art.4), che ha modificato ed aggiornato la Legge Regionale n. 4/2003,  mentre per la Regione Abruzzo è la Legge Regionale n.21/2014.Tra gli allegati è compreso un facsimile del modulo da utilizzare.

Per quanto riguarda le caratteristiche da rispettare, a parte quelle riportate nei DGR di cui sopra (assenza di barriere architettoniche, sala d’attesa, che garantisca la necessaria riservatezza, bagno accessibile dalla sala d’attesa, sala visita, tutte con adeguata luce ed aerazione naturale o tramite sistema di illuminazione artificiale e di ventilazione forzata a norma), è sempre opportuno interfacciarsi con il comune/municipio (che può applicare un regolamento sanitario più restrittivo, ad esempio la presenza di un lavamani nella sala visita) e con il SISP della ASL (o ufficio analogo) che, essendo deputato al controllo del rispetto del regolamento sanitario, effettuerà l’ispezione e avvalersi dell’assistenza di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra).

… modalità online
le teleconsulenze sono permesse a determinate condizioni:

  • la piattaforma utilizzata deve garantire standard di riservatezza e sicurezza elevati, tali da assicurare che nella trasmissione di informazioni resti tutelato il segreto professionale
  • sia possibile confrontarsi, anche visivamente, con il paziente in maniera completa (non è ammesso il rilascio di diete elaborate a persone non note)
  • sia possibile, qualora il caso lo richieda, effettuare misurazioni attendibili (attraverso applicazioni o strumenti adeguati, anche fornendo preventivamente istruzioni dettagliate al paziente)
  • sia possibile acquisire consenso privacy e lettera d’incarico in forme legalmente valide (non la semplice scansione del modulo firmato,ma ad esempio firma digitale con OTP, per cui OBLA ha stipulato una convenzione con una primaria azienda, disponibile nell’area riservata)

Ad ogni buon fine ricordiamo che FNOB ed ENPAB mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli iscritti e dei loro assistiti il Portale dei Biologi, che dà la possibilità di eseguire teleconsulenze nel rispetto della privacy e con i massimi standard di sicurezza attualmente disponibili, qualora il Biologo voglia avvalersi di altre piattaforme, è tenuto a verificarne gli standard che garantiscano la massima sicurezza e riservatezza.

… palestre, centri estetici o comunque strutture non sanitarie?
Per esercitare la professione di Biologo Nutrizionista in centri sportivi e palestre è necessario che la stanza sia utilizzata in maniera esclusiva dal Biologo, che l’attività sia rivolta esclusivamente ai clienti del circolo sportivo e che venga assicurata adeguata riservatezza e decoro. Allo stato attuale le normative regionali e comunali non prevedono particolari clausole, al di là delle caratteristiche a cui tutti gli studi professionali sanitari devono rispondere. Infine è bene ribadire che l’attività professionale deve tendere a garantire l’esclusivo interesse per il benessere della persona, esulando da conflitti di interesse con la struttura ospitante.

… la propria abitazione?
L’attività libero-professionale di nutrizionista può essere svolta anche presso la propria abitazione, purché i locali utilizzati rispondano alle caratteristiche di legge e sia garantita adeguato decoro e riservatezza all’esercizio della professione, ad esempio utilizzando un’entrata separata da quella delle persone che eventualmente convivono nell’appartamento e siano prese misure che impediscano accessi, ancorché involontari, alla sala visita.

… negozi, centri estetici, erboristerie o farmacie?
come previsto dalle Linee Guida per la professione del Biologo Nutrizionista (pubblicate nel 2019 dall’allora ONB), e più in generale, tutte le attività afferenti alle professioni sanitarie non possono essere esercitate in strutture in cui si svolgano anche professioni non sanitarie (p. es. negozi, centri estetici, ecc) per evitare che ci sia “un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico” (p.es. la vendita di prodotti, corsi o servizi da parte dello stesso professionista o di terzi). La cosa va valutata caso per caso, ma la condizione necessaria è che non sussista conflitto di interessi, e che siano garantite riservatezza ed indipendenza, va comunque accertato che la cosa non sia vietata dal regolamento sanitario del comune competente per territorio.

… studi medici?
la normativa che regola le autorizzazioni/comunicazioni alla ASL dei professionisti sanitari, comune a tutte le professioni mediche e non mediche, nella Regione Lazio è il D.G.R. 447/2015 (art.4), mentre per la Regione Abruzzo è la Legge Regionale n.21/20 14). Tali norme prevedono la comunicazione alla ASL di competenza del luogo in cui il Professionista Sanitario svolge la propria attività. Ciò che prevedono le norme, sono caratteristiche dello studio (aerazione, luminosità, superficie dei locali, ecc.), ma non fanno riferimenti particolari alla compresenza nello studio di vari professionisti sanitari, mentre vietano l’esercizio di tali professioni negli stessi locali in cui si svolgono attività diverse (commerciali o professionali non sanitarie). Tuttavia, visto che comuni e ASL possono applicare regolamenti sanitari più stringenti, è sempre opportuno interfacciarsi con il comune/municipio e con il SISP della ASL (o ufficio analogo) che, essendo deputato al controllo del rispetto del regolamento sanitario, effettuerà l’ispezione.

… poliambulatori?
Per svolgere l’attività professionale in un poliambulatorio è necessario che il Direttore Sanitario della struttura attivi (se non lo è già) la branca Scienze della nutrizione Umana (o simili) e comunichi alla ASL, competente per territorio, la variazione dei professionisti che operano all’interno della struttura.

Per quanto riguarda altri professionisti sanitari, lo studio è inteso come il luogo in cui un singolo professionista svolge la propria attività, quindi tendenzialmente non è prevista la presenza regolare di altre figure, se non collaboratori (come personale di segreteria o pulizia), a meno che questa non svolga o consulenti saltuari. Per palestre e centri sportivi in genere, l’esercizio professionale è consentito a patto che la stanza sia utilizzata in maniera esclusiva dal Biologo, che l’attività sia rivolta esclusivamente ai clienti del circolo sportivo e che venga assicurata adeguata riservatezza e decoro e siano soddisfatte le caratteristiche a cui tutti gli studi professionali sanitari devono rispondere. Infine è bene ribadire che l’attività professionale deve tendere a garantire l’esclusivo interesse per il benessere della persona, esulando da conflitti di interesse con la struttura ospitante.

Per l’iscrizione alla sezione A è necessario il diploma di laurea magistrale ed il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo.

I master (di I o II livello) e altri titoli accademici, come pure corsi universitari e non, contribuiscono alla formazione ed all’ampliamento del bagaglio culturale, ma non costituiscono un requisito per l’esercizio della professione di Biologo (Nutrizionista). Ovviamente, avendo a che fare con la salute delle persone, il Biologo deve essere in possesso di tutti gli elementi per poter svolgere nel migliore dei modi la prestazione professionale che gli viene richiesta, migliorando lo stato di salute della persona assistita. Per completezza ricordiamo che l’esercizio abusivo della professione è un reato penale, punibile ai sensi dell’art.348 del codice penale.

La pubblicità sanitaria è regolata da diversi provvedimenti normativi riportati sul sito del Ministero della Salute, ad ogni modo la pubblicità è ammessa con ogni mezzo, deve avere carattere informativo essere funzionale all’oggetto, veritiera, corretta e non deve violare l’obbligo del segreto professionale. Inoltre non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria, deve essere escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo (che inviti, cioè, all’acquisto di beni o servizi), nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignita’ della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria. Per l’eventuale utilizzo del logo OBLA è necessario chiedere preventiva autorizzazione all’Ordine stesso, la procedura è riportata nel seguente link al sito ufficiale OBLA alla pagina “Modulistica“ed utilizzato in conformità al regolamento riportato nella stessa pagina.

Tutti i documenti rilasciati ai pazienti dovranno essere timbrati, datati e firmati, l’autorizzazione all’uso del timbro ordinistico deve essere richiesto all’Ordine con apposito modulo presente nel sito istituzionale OBLA alla pagina “Modulistica“ed utilizzato in conformità al regolamento riportato nella stessa pagina. La realizzazione del timbro ordinistico, una volta autorizzato, dovrà essere a cura ed onere del biologo, anche avvalendosi della convenzione con Roma Timbri riservata agli iscritti OBLA e riportata nell’area riservata “My Bio“.

… distribuizione volantini
La distribuzione di volantini è regolata dall’art. 663 del codice penale, il quale stabilisce che: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, [..] mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con una sanzione amministrativa”. Pertanto se la distribuzione dei volantini avviene al di fuori dello studio professionale, è necessario richiedere tale autorizzazione al Comune competente per territorio.

Un corso abilitante se: l’attuale normativa prevede che affinché un corso per prelievi venoso sia abilitante, comprenda una sessione di addestramento BLSD,

Un biologo può essere abilitato al prelievo venoso solo se in possesso di Specializzazione in Patologia Clinica o Biochimica Clinica ovvero se con un’esperienza in laboratorio di analisi di almeno 5 anni.

In base al D.M. 29.03.06 a firma del Ministro Moratti, tutti i Biologi specializzati in scuole di specializzazione di tutta Italia afferenti all’area medico-diagnostica (patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia, etc.) iscritti al primo anno nel 2006 non hanno nessun obbligo di frequenza di alcun corso per l’abilitazione ai prelievi capillari e venosi essendo già abilitati.

 

Il Laureato triennale iscritto all’Ordine dei Biologi nella Sez. B, in applicazione all’Art.31 del DPR 328/01 può svolgere attività professionale nel ruolo tecnico – esecutivo nei laboratori di analisi del settore agro-alimentare, ambientale, della ricerca, dell’industria del farmaco e nelle procedure di controllo di qualità.

In particolare l’Art. 31 individua l’oggetto della professione del Biologo Junior (iscrizione Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B) nelle attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale delle procedure nello stesso articolo elencate. Non può svolgere attività professionale di tecnico nei laboratori di analisi cliniche, dove è prevista, ai sensi della Legge n.3/2018, che istituisce le categorie definibili come professioni sanitarie, e nelle normative regionali recanti i requisiti organizzativi di autorizzazione e accreditamento delle strutture di laboratorio, la specifica figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con laurea triennale, conseguita presso la facoltà di medicina ed iscritto dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Ciò premesso, il laureato triennale può essere assunto in una struttura, in cui è compreso il laboratorio di analisi cliniche, al di fuori dell’organico minimo specificatamente previsto dalle disposizioni vigenti, per lo svolgimento di attività di supporto generale ed amministrativo, anche di valutazione scientifica e tecnologica.

Si ricorda però che il laureato triennale iscritto all’Ordine dei Biologi nella Sez. B in applicazione all’Art.31 del DPR 328/01 non può firmare i referti o i rapporti di prova in quanto di competenza del Dirigente (iscritto nella Sez. A).

l’utilizzo di strumenti diagnostici è riservato generalmente a medici (per esempio radiologi) ed ai tecnici radiologi. Come correttamente evidenziato, mentre l’esecuzione degli accertamenti può essere a cura di entrambe le figure, la refertazione è di esclusiva competenza medica. Tuttavia tale compito non rientra fra quelli assegnati al biologo dalla legge istitutiva della professione (L. 396 del 24/05/1967), riferimento normativo principale per lo svolgimento dell’attività. Pertanto l’esecuzione di test di qualsiasi natura, allo stato attuale, anche in assenza di refertazione, non è compatibile con la professione di biologo, ad eccezione dei prelievi biologici da effettuarsi comunque solo in strutture autorizzate (laboratori) e dopo aver seguito il corso abilitante.

l’articolo 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265 del 237/07/1934) prevede che “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”.

Pertanto ciascun Professionista può essere iscritto a tutti gli Ordini professionali per cui ha titolo, ad esempio, sia all’Ordine dei Biologi, che a quello dei Farmacisti, ma non può esercitare la professione di farmacista, se esercita un’altra professione sanitaria.

Prelievi

Se possono essere effettuati dai biologi, quali sono i requisiti per essere abilitati…

La Direttiva del Ministro Sirchia DIR/III/BIQU/OU10014/2002 del 8/7/2002 prevede che i Biologi possano eseguire i prelievi capillari e venosi previa partecipazione a corsi formativi per l’acquisizione delle necessarie informazioni teorico-pratiche.

Il Biologo che esegue prelievi senza essere in possesso dell’attestato di qualificazione al corso formativo può essere accusato di esercizio abusivo della professione medica e quindi passibile di denuncia penale.

Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio 27 marzo 2015, n. U00127, recita testualmente: “Ai fini dell’abilitazione al prelievo di sangue capillare e venoso, è previsto che i Biologi frequentino un corso specifico. Prerequisiti sono il possesso di Laurea (vecchi o nuovo ordinamento) e almeno 5 anni di attività presso un laboratorio di analisi. In base al  DM 29 marzo 2006 il corso non è richiesto ai Biologi che abbiano conseguito la specializzazione nelle scuole afferenti all’area medico-diagnostica (patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia, etc.) iscritti al primo anno nel 2006.”

PEC

Cos’è la posta elettronica certificata, quali sono i vantaggi, come richiederla all’ordine…

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. vo n. 82 del 7/3/2005 ) ha conferito alla posta elettronica certificata (PEC) valore legale opponibile a terzi in caso di contenzioso. In particolare l’Art. 48 comma 1 stabilisce “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la Posta Elettronica Certificata ai sensi del DPR n. 68/2005 “Si ricorda che il gestore della PEC deve essere iscritto nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC accreditato. Il Decreto-legge n. 185 del 29/11/08 convertito in Legge 2/2009 all’Art. 16 comma 7 stabilisce: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Scadenza il 29/11/2009)”. Gli Ordini pubblicano un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposita sezione delle Leggi Nazionali: Legislazione nazionale» Liberi professionisti» PEC

Salvataggio automatico e sicuro dei messaggi in un archivio di sicurezza – Notifica via SMS della ricezione dei messaggi – Risparmi consistenti rispetto ai costi degli strumenti tradizionali (raccomandata,fax ec..) – Eliminazione dell’uso della carta – Eliminazione di code agli sportelli e dei tempi di consegna – Certificazione dell’avvenuto invio e dell’avvenuta consegna,tramite ricevute, con attestazione dell’ora esatta. – In caso di contenzioso opponibilità a terzi delle ricevute – Certificazione completa del contenuto delle comunicazioni (messaggio e allegati) – Antivirus aggiornato più volte al giorno per i messaggi in entrata e in uscita – Anti-spamming compatibile con la normativa della PEC – Possibilità di firmare e crittografare tramite smart card il messaggio direttamente dall’interfaccia Web in ambiente Windows – Personalizzazione a richiesta dei domini – Accesso sicuro alla web mail anche con certificato di autenticazione ospitato sulla smart card e nella business Key.

Potrà richiedere la PEC OBLA inoltrando all’indirizzo protocollo@pec.biologilazioabruzzo.it il modulo di attivazione PEC presente nell’Area Riservata, nella sezione Modulistica. Si ricorda che la PEC verrà attivata solo per gli iscritti che non sono in possesso della PEC con dominio @biologo.onb.it.

Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n.2 del 28/01/2009.

Il 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto-legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che introduce delle importanti modifiche a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale istituito con il D.Lgs n.82 del 07/05/2005.

L’art.37 del Decreto introduce all’art. 16 del dl n. 185/2008, co. 7 bis, il seguente periodo:

“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

Pertanto, l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione.

La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC.

Timbro e Logo

Come richiedere il timbro dell’ordine, come richiedere il logo dell’ordine, come utilizzarlo…

Il Timbro recante il logo dell’Ordine, il nome ed il numero di iscrizione all’Albo, è rilasciato all’iscritto previa compilazione del modello reperibile sul sito web istituzionale. In particolare, il fac-simile del Timbro, con le specifiche da utilizzare per la realizzazione (dimensioni e diciture) viene rilasciato via PEC agli iscritti che ne fanno richiesta, Il Timbro rilasciato o approvato dall’Ordine è l’unico utilizzabile dall’iscritto esclusivamente per finalità strettamente connesse all’esercizio della professione di Biologo.

Il logo può essere apposto esclusivamente sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro professionale. Può essere inserito anche sulle targhe riportanti il proprio nominativo e il titolo ovvero in ogni altro strumento volto alla rappresentazione dei soli titoli professionali.

È espressamente vietato utilizzare il logo dell’Ordine per finalità direttamente o indirettamente volte alla commercializzazione e sponsorizzazione di prodotti e/o attività svolta dal professionista.

Il logo non potrà mai essere usato per finalità diverse da quelle professionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispondenza personale o attività non rientranti in quelle previste dalla legge 396/1967

L’utilizzo improprio del logo o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente regolamento comportano l’esclusiva responsabilità del richiedente, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per l’Ordine che ne ha rilasciato l’autorizzazione, e dà facoltà all’Ordine, oltre che procedere alla revoca dell’autorizzazione all’uso del logo, di richiedere il risarcimento del danno provocato e di esaminare il comportamento dell’iscritto sotto il profilo deontologico.

Il logo non è modificabile né nella norma né nel colore né nella dimensione e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte e non può essere usato in maniera parziale.

Cancellazione

Come effettuare la cancellazione dall’ordine, possibilità di iscriversi nuovamente…

Potrà fare richiesta di cancellazione all’Ordine mediante apposito modulo pubblicato sul sito da compilare in ogni sua parte ed inviare mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.biologilazioabruzzo.it .

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 30 novembre dell’anno corrente.

Il Biologo potrà decidere quando formalizzare la sua cancellazione all’Ordine ovvero:

  • Alla prima riunione disponibile;
  • Al termine dell’anno solare in corso.