Esame di stato
In cosa consiste e come accedere
Modalità di accesso
Per accedere agli esami di Stato per l’esercizio della professione di Biologo, la normativa vigente prevede che i titoli di accesso validi siano:
Biologo Sezione A
Laurea specialistica
- 6/S (Biologia)
- 7/S (Biotecnologie agrarie)
- 8/S (Biotecnologie industriali)
- 9/S (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
- 69/S (Scienze della nutrizione umana)
- 82/S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)
Laurea magistrale
- LM-6 Biologia
- LM-7 Biologie agrarie
- LM-8 Biotecnologie industriali
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- LM-61 Scienze della nutrizione umana
- LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio
Laurea “vecchio ordinamento”
- Scienze Biologiche
Biologo Sezione B (Biologo Junior)
Lauree triennali
- Classe 1 Biotecnologie
- Classe 13 Scienze Biologiche
- Classe 27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
Dove ci si iscrive
Ci si può iscrivere a sostenere gli esami per l’abilitazione in uno degli Atenei sede di Esame accreditati, tra cui:
- Ancona
- Bari
- Benevento (Università Del Sannio)
- Bologna
- Cagliari
- Camerino
- Campobasso (Università Del Molise)
- Catania
- Cosenza (Università Della Calabria)
- Ferrara
- Firenze
- Genova
- L’Aquila
- Lecce
- Messina
- Milano
- Modena
- Napoli (Università Federico II)
- Napoli (Università Della Campania)
- Padova
- Palermo
- Parma
- Pavia
- Perugia
- Pisa
- Roma (Università La Sapienza)
- Roma (Università Tor Vergata)
- Sassari
- Siena
- Torino
- Trieste
- Urbino
- Varese (Università Dell’Insubria)
- Vercelli (Università Piemonte Orientale)
- Viterbo (Università Della Tuscia)
Se la modulistica dell’Ateneo in cui si vuole sostenere l’esame di Stato lo prevede, ci si può iscrivere con riserva, tenendo presente che si dovrà conseguire il titolo prima dell’inizio dell’esame.
Tempistiche
Gli esami di Stato sono indetti due volte all’anno (I° e II° sessione) dal MUR, la prima prova stabilita dal Ministero si tiene generalmente nei mesi di luglio (I° sessione) e novembre (II° sessione). La data d’inizio, le modalità ed i termini d’iscrizione sono stabiliti con Ordinanze Ministeriali che vengono pubblicate di norma tra marzo e maggio.
Le date effettive delle prove successive alla prima (data d’inizio), sono stabilite dalle singole commissioni di ogni Ateneo in completa autonomia, in base al numero degli iscritti e alla disponibilità dei commissari.
In cosa consiste l’esame
L’esame consiste secondo la normativa vigente [DPR 05/06/2011 n. 328] in:
Biologo Sezione A
- una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
- una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.
Biologo Sezione B
- una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
- una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
Per l’anno 2024 si riporta quanto stabilito dal “decreto milleproroghe” (DL n. 215/2023) convertito in legge con le modificazioni inserite a Febbraio 2024 (Legge n. 18/2024) Articolo 6, comma 3 DL n. 215/2023 Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge.
Questa disposizione proroga quanto stabilito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che a sua volta rimanda a DL che si rifanno al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, nel quale si stabilisce che “possono essere individuate” forme di esame in deroga a quanto previsto, ivi inclusi esami in forma telematica. Attualmente la discrezionalità dipende dalle singole sedi.