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Obla al lavoro con le istituzioni abruzzesi per gli studi professionali privati
L’Ordine è impegnato nel confronto per chiarire regole chiare e uniformi. Ecco un primo quadro di riferimento per gli iscritti che intendono avviare la propria attività
L’avvio di uno studio professionale rappresenta un passaggio importante per i biologi che intendono esercitare la propria attività in autonomia. In Abruzzo, il quadro normativo di riferimento richiede tuttavia alcuni chiarimenti, in particolare per quanto riguarda le procedure amministrative e i requisiti applicabili agli studi professionali. Per questo, l’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo (OBLA) ha avviato interlocuzioni con le istituzioni regionali competenti, con l’obiettivo di favorire indicazioni chiare e uniformi sul territorio e offrire agli iscritti punti di riferimento utili per l’avvio dell’attività.
Di seguito, una sintesi delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa regionale.
Chiarimenti in merito all’avvio dell’attività professionale di Biologo nella Regione Abruzzo
Procedura ai sensi della L.R. Abruzzo n. 32/2007 e s.m.i.
1. Premessa
Come noto, il biologo è a tutti gli effetti un professionista sanitario ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (“Legge Lorenzin”). Tale qualificazione comporta specifici obblighi amministrativi per l’apertura e la gestione dello studio professionale, regolati a livello regionale in Abruzzo dalla Legge Regionale n. 32 del 26 ottobre 2007 e successive modificazioni.
Il presente documento illustra la procedura da seguire per avviare l’attività professionale in forma di studio individuale o associato nella Regione Abruzzo, con riferimento alle disposizioni più recenti introdotte dalla normativa regionale.
2. Inquadramento Normativo
Le principali fonti normative di riferimento sono:
- Legge Regionale Abruzzo n. 32/2007 – disciplina l’autorizzazione e la SCIA per le strutture sanitarie e gli studi professionali;
- Art. 2, comma 1-ter, L.R. 32/2007 – esclude gli studi delle professioni sanitarie (tra cui il biologo nutrizionista) dall’obbligo di autorizzazione sanitaria, sottoponendoli invece al regime della SCIA;
- Art. 2, commi 2 e 2-bis, L.R. 32/2007 – definisce la procedura SCIA e la documentazione richiesta;
- DGR n. 344 del 13/06/2024: attività degli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie soggette ad autorizzazione all’esercizio e a segnalazione certificata di inizio attività – l.r. 32/2007 – documento di indirizzo
- DGR n. 625 del 10/10/2024: semplificazione amministrativa dpr 160/2010 – modulistica unificata e standardizzata regionale riguardante l’art. 2 commi 1-ter, 2 e 2-bis della l.r. 32/2007 e s.m.i. recante: “norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”.
- Art. 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241 – disciplina generale della SCIA a livello nazionale;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (Codice del Terzo Settore) e normativa SUAP (D.P.R. 160/2010) – modalità telematiche di presentazione.
3. Regime Applicabile: Esclusione dall’Autorizzazione
L’art. 2, comma 1-ter, della L.R. 32/2007 prevede espressamente che gli studi delle professioni sanitarie – anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti – sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione sanitaria, a condizione che il professionista eroghi:
- prestazioni sanitarie che utilizzano procedure non invasive o di minore invasività;
- procedure di minor rischio per la sicurezza del paziente;
- procedure individuate con apposita deliberazione della Giunta Regionale.
L’attività del biologo – che, nel caso del nutrizionista si esplica attraverso valutazioni dello stato nutrizionale, elaborazione di piani alimentari personalizzati ed educazione alimentare, senza ricorso a procedure invasive – rientra certamente tra queste ultime, dovendosi escludere l’invasività delle procedure dallo stesso utilizzate.
4. La Procedura: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
In luogo dell’autorizzazione sanitaria, il biologo nutrizionista deve presentare la SCIA prima di avviare l’attività. La presentazione avviene generalmente esclusivamente in via telematica tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è ubicato lo studio.
4.1 – Fasi operative
- Accedere al portale SUAP del Comune competente (o alla piattaforma regionale/nazionale impresainungiorno.gov.it);
- Compilare il modello unificato SCIA per studi di professioni sanitarie;
- Allegare la documentazione richiesta dalla deliberazione della Giunta Regionale;
- Inviare telematicamente la pratica tramite firma digitale;
- Conservare la ricevuta di trasmissione come prova dell’avvenuta presentazione.
Il Comune provvederà a trasmettere notizia della SCIA ricevuta al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente (art. 2, comma 2, L.R. 32/2007).
5. Documentazione da Allegare alla SCIA
La documentazione richiesta è stabilita con deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo DGR n. 344 del 13/06/2024, e dal DGR n. 625 del 10/10/2024 con la quale viene tra l’altro approvato un modello di comunicazione.
Nota: Verificare sempre l’elenco aggiornato presso il SUAP comunale o la delibera regionale vigente, in quanto i requisiti possono variare.
6. Requisiti Minimi dei Locali
I locali destinati all’esercizio dell’attività devono rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza. Dal momento però che il Manuale di autorizzazione predisposto dall’ASR Abruzzo (https://www.asrabruzzo.it/autorizzazione-e-accreditamento/documenti/Manuale%20di%20autorizzazione) non prevede tra gli studi di altre professioni sanitarie non mediche di cui al paragrafo 6 quello del Biologo, difettano requisiti oggettivi applicabili in tutta la Regione.
In proposito, l’Ordine ha già avviato le necessarie interlocuzioni istituzionali per garantire chiarezza e uniformità delle regole da rispettare.
7. Effetti Giuridici della SCIA
Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, la SCIA consente l’avvio immediato dell’attività professionale dal momento della presentazione, senza necessità di attendere un provvedimento di autorizzazione da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione competente (Comune e ASL) conserva tuttavia il potere di effettuare controlli successivi e di adottare provvedimenti inibitori o ripristinatori qualora accerti la mancanza dei requisiti prescritti, entro i termini di legge.
8. Contatti e Supporto
Per ulteriori informazioni o assistenza nella predisposizione della pratica SCIA, i biologi iscritti possono rivolgersi a:
- SUAP del Comune di riferimento – per la procedura telematica e i modelli aggiornati;
- Dipartimento di Prevenzione della ASL competente – per i requisiti igienico-sanitari dei locali.