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Elezioni OBLA, la CCEPS dichiara inammissibile il ricorso contro le operazioni elettorali

Decisivi, secondo la Commissione, il difetto di notifica ai controinteressati e il mancato rispetto dei termini per il deposito


La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni candidati non eletti alle elezioni del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo, relative alla tornata elettorale del novembre 2022.

La decisione, adottata nell’adunanza pubblica del 18 febbraio 2026 e notificata all’Ordine l’8 settembre 2026, è contenuta nel provvedimento n. 322 relativo al ricorso n. 16/2023/4.

Il ricorso era stato presentato il 27 gennaio 2023 da alcuni candidati non eletti, che chiedevano l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti del 28 novembre 2022 e degli atti presupposti e connessi relativi alle elezioni del Consiglio direttivo dell’Ordine.

Alla base dell’impugnazione vi erano diverse contestazioni riguardanti le modalità di svolgimento della consultazione elettorale. Tra queste, la regolamentazione della procedura elettorale, la scelta delle modalità di voto telematico da remoto, la selezione dell’operatore incaricato della piattaforma informatica, le modalità di identificazione e partecipazione degli elettori e la disciplina relativa alla raccolta e autenticazione delle firme necessarie per le candidature.

Nel procedimento si sono costituiti l’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), mentre il Ministero della Salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma risultavano tra le parti indicate nel giudizio.

La CCEPS, tuttavia, non ha proceduto all’esame delle contestazioni nel merito. La Commissione ha infatti rilevato, in via preliminare, il difetto di notifica del ricorso ai controinteressati, individuati nei candidati proclamati eletti. Secondo il provvedimento, trattandosi di un’impugnazione diretta all’annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti, la notifica doveva essere effettuata anche nei confronti dei soggetti la cui posizione giuridica sarebbe stata direttamente interessata dall’eventuale annullamento.

La Commissione ha inoltre evidenziato, ad abundantiam, un ulteriore profilo di inammissibilità: la tardività del ricorso. Il deposito presso la cancelleria della CCEPS è infatti avvenuto il 27 gennaio 2023, oltre il termine perentorio previsto dalla normativa processuale applicabile. Il mancato rispetto del termine comporta, secondo la decisione, la decadenza dall’azione e la conseguente irricevibilità della domanda.

Alla luce di tali rilievi, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha definitivamente dichiarato inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

La pronuncia chiude dunque il procedimento senza entrare nel merito delle singole contestazioni sollevate dai ricorrenti sulle modalità di svolgimento delle elezioni.

Scarica il provvedimento della CCEPS