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Studi professionali sanitari

La DGR Lazio n. 669 del 6 agosto 2026 ridisegna la disciplina degli studi non soggetti ad autorizzazione, di seguito una sintesi di OBLA per gli iscritti. Con la DGR n. 669 del 6 agosto 2026, pubblicata sul BURL dell’11 agosto, la Regione Lazio…


La DGR Lazio n. 669 del 6 agosto 2026 ridisegna la disciplina degli studi non soggetti ad autorizzazione, di seguito una sintesi di OBLA per gli iscritti.

Con la DGR n. 669 del 6 agosto 2026, pubblicata sul BURL dell’11 agosto, la Regione Lazio riscrive la disciplina degli studi professionali sanitari non soggetti ad autorizzazione, coinvolgendo anche gli studi in cui operano le biologhe e i biologi, compresi i nutrizionisti.

Il provvedimento sostituisce integralmente la DGR n. 447/2015 e la DGR n. 1247/2025, che vengono revocate, accorpando in un unico testo regole finora distribuite tra più atti.

Un riferimento normativo unico

Da questo momento, chi gestisce uno studio professionale sanitario non soggetto ad autorizzazione deve fare riferimento esclusivamente alla DGR 669/2026: le disposizioni contenute nelle due delibere precedenti non trovano più applicazione.

Non tutti i contenuti hanno lo stesso peso innovativo: una parte del provvedimento recepisce orientamenti che l’Ordine aveva già segnalato agli iscritti, mentre un’altra parte introduce requisiti più definiti, in particolare su come devono essere organizzati gli spazi, su come possono essere condivisi tra colleghi e su come va impostata l’attività dello studio. Per i biologi viene inoltre precisato con maggiore chiarezza il rapporto con le altre figure sanitarie che possono affiancarsi all’interno dello stesso studio.

Le principali indicazioni del provvedimento

Requisiti e destinazione degli spazi

Il testo ribadisce la necessità che gli spazi utilizzati per l’esercizio delle professioni sanitarie siano compatibili con tale destinazione e introduce indicazioni volte a ribadire la separazione rispetto ad attività di natura non sanitaria.

In particolare, la delibera prevede che:

  • I locali dello studio devono essere chiaramente identificabili come ambienti a destinazione sanitaria e nettamente separati da quelli destinati ad altri usi;
  • Lo studio professionale non può essere inserito all’interno di strutture non sanitarie (quali centri estetici, palestre), dovendo disporre di accesso indipendente e separazione catastale;
  • All’interno dello studio professionale non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle sanitarie, ivi comprese attività commerciali o di diversa natura;
  • L’unità immobiliare destinata a studio professionale non deve essere classificata al catasto come “abitazione”, fatta salva l’ipotesi dello studio promiscuo in forma individuale (v. oltre)

Sotto il profilo catastale, si conferma che la categoria A/10, che identifica gli immobili classificati come “uffici e studi privati”, è riferibile agli immobili destinati stabilmente ed esclusivamente allo svolgimento di un’attività professionale. È altresì ammessa la categoria C/1.

Studio promiscuo

L’uso promiscuo dell’immobile (civile abitazione) è consentito esclusivamente nel caso in cui il/la professionista eserciti in forma individuale e risieda stabilmente nell’unità immobiliare, destinando una porzione della stessa a studio professionale, con chiara e funzionale separazione tra i locali adibiti all’attività professionale e quelli ad uso abitativo. La disciplina dello studio promiscuo non è applicabile a studi associati, STP e polistudi.

Accessibilità dei locali

Gli studi non soggetti ad autorizzazione non sono tenuti al rispetto degli obblighi specifici in materia di barriere architettoniche previsti dal provvedimento: la valutazione sull’accessibilità dei locali resta affidata al titolare dello studio. Restano comunque da osservare la normativa nazionale (L. 13/1989 e D.M. 236/1989)  e i regolamenti edilizi, urbanistici e comunali relativi all’immobile.

Collaborazioni e confine con il regime autorizzativo

È possibile avvalersi di personale ausiliario e, in alcuni casi, di collaboratori, ma tale apporto deve restare occasionale e non trasformarsi in un assetto stabile e strutturato. Quando lo studio si organizza in modo permanente intorno al lavoro di più collaboratori, fino a rendere marginale il contributo diretto del titolare, l’attività perde la natura di studio professionale e rientra tra le strutture soggette ad autorizzazione.

Limitazione per le professioni sanitarie non mediche

Si segnala che il provvedimento stabilisce espressamente (punto 3.1.3) che le professioni sanitarie non mediche – tra cui rientra quella di biologo – non possono avvalersi dell’opera di medici o odontoiatri nell’ambito del proprio studio. È invece ammesso che il medico si avvalga dell’opera del biologo nel contesto dello studio medico.

Per qualsiasi forma di collaborazione è obbligatorio acquisire il consenso scritto del paziente.

Condivisione degli spazi e avvicendamento

La delibera disciplina in modo dettagliato le modalità di condivisione dei locali tra professionisti:

Studi associati e STP

  • La condivisione dei locali è consentita esclusivamente tra professionisti della medesima professione sanitaria o branca medica specialistica
  • Di conseguenza, un/una Biologo/a Nutrizionista può condividere lo studio in forma associata con altri biologi nutrizionisti, ma non con fisioterapisti, logopedisti o altri professionisti sanitari di diversa area

Avvicendamento temporale

  • Consentito esclusivamente tra professionisti di discipline omogenee (stessa professione sanitaria)
  • È vietato l’uso condiviso di beni strumentali sanitari
  • Non è ammesso qualora l’attività produca rifiuti sanitari a rischio infettivo

Coesistenza nell’immobile

Il/la Biologo/a Nutrizionista può coesistere all’interno del medesimo immobile con medici o altri professionisti sanitari regolamentati (in forma singola, associata o di STP), ciascuno operando in modo autonomo e indipendente, a condizione che non vi sia condivisione con professionisti di area non sanitaria.

Le regole già note che restano confermate

Alcuni principi, già chiariti in precedenza dall’Ordine, restano invariati:

  • Polistudio – più professionisti, anche di aree diverse, possono continuare a condividere lo stesso immobile mantenendo attività autonome e distinte tra loro; è una formula diversa dallo studio associato o dalla società tra professionisti.
  • Uso a rotazione dei locali – chi svolge la medesima attività sanitaria può continuare a utilizzare gli stessi spazi in momenti diversi.
  • Esercizio presso l’abitazione – chi lavora da casa (uso promiscuo) deve continuare a presentare la CIA corredata da una planimetria che individui in modo chiaro ed esclusivo l’area riservata all’attività professionale.
  • Procedura telematica – resta attiva la procedura online, introdotta con la DGR 1247/2025, per l’invio della Comunicazione di Inizio, Variazione e Cessazione dell’attività.
  • La Comunicazione di Inizio Attività (CIA) per le professioni sanitarie non mediche deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica regionale:

https://bandiavvisi.regione.lazio.it

Comunicazione dell’attività professionale

Il provvedimento tocca anche il tema della pubblicità dello studio, con riferimenti alla denominazione utilizzata, all’indicazione dei prezzi, alla presenza online e sui social, alla protezione dei dati dei pazienti e alla diffusione di informazioni cliniche.

Per le biologhe e i biologi questi riferimenti si aggiungono, senza sostituirle, alle regole deontologiche già vigenti per la professione: la comunicazione dell’attività dovrà quindi restare sempre corretta, trasparente e rispettosa sia della dignità professionale sia della riservatezza dei pazienti.

L’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo seguirà l’evoluzione della materia e fornirà agli iscritti e alle iscritte ulteriori indicazioni non appena necessario.

Casi di esenzione dall’obbligo di CIA

Non sussiste l’obbligo di presentare la CIA nei seguenti casi:

  • Attività svolta esclusivamente a domicilio del paziente
  • Attività svolta esclusivamente in modalità telematica (telemedicina/teleconsulto)
  • Contratti di service con uso sporadico e non stabile di locali altrui
  • Professionista già operante all’interno di un poliambulatorio autorizzato

Validità delle CIA già presentate

Le CIA già trasmesse via PEC prima dell’entrata in vigore della DGR 1247/2025 conservano piena efficacia, come espressamente confermato dalla Nota della Regione Lazio prot. 0538969 del 22 maggio 2026.

Adempimenti accessori

  • È obbligatorio tenere un registro delle prestazioni occasionali
  • La planimetria dello studio può essere presentata anche in fotocopia o copia non asseverata
  • La mancata esposizione della CIA comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 12, comma 2-ter, della L.R. 4/2003

Disposizioni transitorie

Per gli studi già operanti che, alla luce del nuovo provvedimento, dovessero ricadere nel regime autorizzativo anziché in quello di CIA, è previsto un termine di 180 giorni dalla pubblicazione per la presentazione della relativa istanza, con possibilità di proseguire provvisoriamente l’attività nel frattempo.

L’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo resta a disposizione degli iscritti per eventuali chiarimenti e invita a monitorare le comunicazioni istituzionali per ulteriori aggiornamenti.